Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario, alla pag. 15, prima colonna, all'art. 18, comma 4, in luogo delle parole: «... e' punito con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno e dell'ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.000.», leggasi: «... e' punito con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno o dell'ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.000.».