Nel  decreto  legislativo  citato  in  epigrafe,  pubblicato  nel
sopraindicato  supplemento  ordinario,  alla  pag. 15, prima colonna,
all'art.  18,  comma  4, in luogo delle parole: «... e' punito con la
pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno e dell'ammenda
da  Euro  2.500  a  Euro 6.000.», leggasi: «... e' punito con la pena
alternativa  dell'arresto  non superiore ad un anno o dell'ammenda da
Euro 2.500 a Euro 6.000.».